CONSORZIO
AMBIENTI FLUVIALI VERONA ASD
La pesca catch & release a Verona
IL NOSTRO OBIETTIVO
Vogliamo promuovere il ruolo del pescatore quale sentinella ambientale per la tutela dei fiumi grazie ad una pesca ecosostenibile.
FAQ
Le notizie principali che vi possono interessare...
NO KILL
Tutti i tratti in concessione al CAF Verona ASD prevedono l'obbligo di liberare, in buone condizioni, i pesci autoctoni che sono stati pescati.
PERIODI DI PESCA
La pesca rimane aperta tutto l'anno ma nel periodo dal 15 novembre al 15 dicembre non è possibile pescare nella ZONA A1 del fiume Adige.
TRATTO ESCHE ARTIFICIALI
Nella ZONA A1 del fiume Adige la pesca è consentita con le sole esche artificiali con le tecniche dello spinning e della mosca.
LE NOSTRE ACQUE
Dove poter pescare con il permesso CAF Verona ASD
ZONA A1
FIUME ADIGE
Tratto mosca e spinning
Fiume Adige, dalla diga del Pestrino (Sorio I) al ponte dell’Autostrada A4 Milano-Venezia;
ZONA A2
FIUME ADIGE
Dal ponte dell’Autostrada A4 alla diga di S. Giovanni Lupatoto (Sorio II)
ZONA B
FOSSA BALDONA
Dal confine inferiore con il Parco comunale “Le Sorgenti del Castello”
di CasteL d'Azzano a valle fino fino alla strada provinciale n. 25 Castel d'Azzano-Vigasio,ZONA L
FOSSA LEONA
Dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese,
ZONA TI
FIUME TIONE
Dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Molini) in
loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo.ZONA TA, ZONA TR
FIUME TARTARO E TARTARELLO
Tartaro, da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte, a valle per circa 1,3 km fino al ter-
mine di tre cascate; Fosso Tartarello, dal ponte (molino Gazzani) in via Zambonina, fino alla confluenza nel fiume Tartaro.I PERMESSI
I permessi di pesca annuali (50 uscite)
ad oggi si possono trovare nei seguenti punti vendita:
ROSELLA - Via Serena 54, San Martino Buon Albergo (VR)
HOBBY PESCA da ROBY - Via Gentilin 38, Verona
CASA DEL PESCATORE - Via Enzo Natta 40, Settimo di Pescantina (VR)
OSCAR SPORT - Piazza Umberto I 24 San Giovanni Lupatoto (VR)
PESCA FISH - Località Villabella 23, San Bonifacio (VR)
A breve saranno disponibili anche in altri esercizi commerciali!!
I permessi annuali sono disponibili anche sull'APP Hooking
PERMESSO ANNUALE INTERO 35€
TUTTE LE ZONE
Il costo del premesso comprende oltre al permesso di pesca anche la quota associativa per l'anno 2020.
PERMESSO ANNUALE RIDOTTO 25€
DA TALE PERMESSO E' ESCLUSO IL TRATTO DI ADIGE A1
Il costo del premesso comprende oltre al permesso di pesca anche la quota associativa per l'anno 2020.
PERMESSO GIORNALIERO 15€ + 5€
TUTTE LE ZONE, disponibile solo su HOOKING
Il costo del premesso comprende oltre al permesso giornaliero pari a 15€, anche, solo per il primo acquisto, la quota associativa per l'anno 2020 di 5€
IL REGOLAMENTO DI PESCA
Articolo 1 Suddivisione delle acque
I tratti fluviali in concessione al Corsorzio Ambienti Fluviali Verona interessati dal presente regolamento sono:
a) ZONA A1: fiume Adige, dalla diga del Pestrino (Sorio I) al ponte dell’Autostrada A4 MilanoVenezia;
b) ZONA A2: fiume Adige, dal ponte dell’Autostrada A4 alla diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II);
c) ZONA TA: Fiume Tartaro, da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte sulla linea ferroviaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al termine di tre cascate;
d) ZONA TR: Fosso Tartarello, dal ponte (molino Gazzani) in via Zambonina, fino alla confluenza nel fiume Tartaro, per un tratto di circa 1,5 km;
e) ZONA TI: Fiume Tione, dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Molini) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Nogarole Rocca, per un tratto d circa 5 km;
f) ZONA L: Fossa Leona, dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, per un tratto di circa 2,4 km;
g) ZONA B: Fossa Baldona, dal confine inferiore con il Parco comunale “Le Sorgenti del Castello” di CasteL d'Azzano a valle fino fino alla strada provinciale n. 25 Castel d'Azzano-Vigasio, per un tratto di circa 2,0 km.
Articolo 2 Autorizzazione di pesca
1. L’esercizio della pesca nei tratti fluviali di cui all'articolo 1 è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, oltre che dell'apposito tesserino rilasciato dall’Associazione “Consorzio Ambienti Fluviali Verona” sul quale annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta.
2. L’autorizzazione ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. I minori di anni 14 possono pescare all’interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un adulto in possesso del tesserino catture.
4. Il tesserino segnacatture, debitamente compilato, deve essere consegnato entro il 01 marzo dell’anno successivo al Concessionario, per la successiva elaborazione statistica dei dati relativi alle catture e alle giornate di pesca. La rendicontazione relativa all’attività annuale di pesca nei tratti in oggetto dovrà essere trasmessa alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 3 Modi e divieti di pesca
1. L’esercizio della pesca nelle Zone di cui all’articolo 1 è consentito esclusivamente con una canna da pesca con le modalità stabilite ai successivi articoli 4 e 5, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la pesca è consentita ogni giorno della settimana, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 7.
b) la pesca è vietata da natante, anche se ancorato;
c) la pesca con il bilancino e quella professionale sono sempre vietate.
2. Le modalità d’uso degli attrezzi e i tipi di pesca vietati sono stabiliti, altresì, dall’articolo 6 del regolamento provinciale n. 4/2010.
3. E’ vietato detenere sul luogo di pesca attrezzi, esche e pasture vietati.
4. L’esercizio della pesca è vietato ad una distanza inferiore a 20 m a valle della diga del Pestrino (Sorio I) e a monte della diga di San Giovanni Lupatoto (Sorio II), nonché ad una distanza inferiore a 20 m dalla scala di rimonta dei pesci presso lo sbarramento Sorio II. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca e dell’attrezzo in atto di pesca.
5. La distanza da osservare a monte e a valle delle dighe di cui al punto 4. si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all’impianto.
6. La pesca dai ponti è sempre vietata, la pesca sotto i ponti è sempre consentita.
Articolo 4 Ulteriori prescrizioni della pesca nella zona A1
1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, l’esercizio della pesca sportiva nella zona A1 di cui all’articolo 1, è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
a) con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico, esca siliconica o minnow muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
b) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse, ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
2. Nel periodo compreso tra il 01 novembre e il 31 dicembre è vietata la pesca a spinning e l’uso dello streamer per la pesca a mosca e l’utilizzo di mosche con dimensione superior ai 3cm.
Articolo 5 Ulteriori prescrizione della pesca nelle zone A2, TA, TI, L, B
1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, l’esercizio della pesca nelle zone A2, TA, TI, L, B di cui all’articolo 1, è consentito esclusivamente con le seguenti modalità, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:
a) un solo amo che deve terminare con una sola punta senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
b) un'esca artificiale, esca siliconica, cucchiaio rotante o ondulante metallico o minnow, muniti di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quali lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
c) una moschera con un massimo di tre ami senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato, esclusivamente a galla;
d) una camolera con un massimo di due ami senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato;
e) con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con massimo tre mosche galleggianti, sommerse o ninfe, uno streamer, il tutto munito di non più di due ami singoli senza ardiglione o ai quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.
Articolo 6 Uso di esche e pasture
1. L’esercizio della pesca è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali.
2. L’esercizio della pesca nella zona A1 è consentito esclusivamente con esche artificiali nei modi stabiliti dall’articolo 5 del presente regolamento.
3. L’uso del bigattino, come esca, è consentita durante tutto l’anno, mentre risulta invece sempre vietato nella zona A1.
4. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto.
5. Sono vietati altresì, sia l’introduzione nell’acqua di qualunque specie ittica adibita all’uso come esca, sia l’abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d’acqua.
6. La pasturazione è consentita con il bigattino e con sfarinati, nelle sole zone A2, TA, TI, L, B, secondo un quantitativo massimo per pescatore per giornata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali). I sopraccitati limiti di quantità di pastura, ad esclusione del bigattino, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre, per quanto riguarda la pastura bagnata pronta all’uso, il limite corrisponde al doppio di quello previsto per la pastura asciutta.
7. Nella zona A1 è vietata ogni forma di pasturazione.
Articolo 7 Periodi di proibizione e orari di pesca
1. La pesca in ciascuna delle zone di cui all’articolo 1 è consentita in ogni periodo dell'anno con l'eccezione di quanto previsto al successivo comma.
2. Nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre è vietata la pesca nella ZONA A1.
3. In tutti i tratti in concessione il trattenimento delle specie ittiche autoctone di cui all'allegato A) al presente regolamento, è sempre vietato. 4. La cattura delle specie autoctone deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. E’ fatto obbligo in tutti i casi di togliere l’ amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all’amo rilasciando l’esemplare con la massima cura, senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall’acqua.
5. La cattura e trattenimento delle specie alloctone (tutte le altre specie ittiche non elencate nell'allegato A) sono invece sempre consentiti in ogni periodo dell'anno.
6. La pesca è consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto.
Articolo 8 Lunghezze minime di cattura
1. Le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto perché ne sia consentita la cattura e la detenzione sono quelle stabilite dal comma 1 dell’articolo 13 del regolamento provinciale n. 4/2010, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7 relativamente alle specie autoctone, la cui cattura e detenzione nei tratti in oggetto sono sempre vietati.
Articolo 9 Limitazioni del catturato
1. É sempre vietato trattenere specie ittiche autoctone.
2. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona.
Articolo 10 Semine ittiche
1. Tutte le immissioni di materiale ittico devono essere autorizzate dalla Provincia, previa valutazione della corrispondenza con le prescrizioni stabilite dalla carta ittica e con le modalità stabilite dall’articolo 15 della legge regionale n. 19/1998 e dei commi 5 e 10 dell’articolo 16 del regolamento provinciale n. 4/2010.
2. La Provincia può altresì disporre l’immissione di altre specie ittiche, purchè autoctone, e comunque compatibilmente con gli indirizzi gestionali formulati dalla Carta ittica.
Articolo 11 Gare, manifestazioni e raduni di pesca
1. Nei tratti in oggetto è vietato lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca a carattere agonistico.
2. E’ consentito, in ciascun tratto fluviale di cui all'articolo 1, lo svolgimento di non più di 1 manifestazioni complessive destinate a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap ancorché sprovvisti di licenza di pesca con le modalità stabilite dal comma 23 dell’articolo 23 del regolamento provinciale n. 4/2010.
Articolo 12 Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente regolamentazione sono sanzionate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 19/1998.
2. Nel caso di accertamento di infrazioni alle norme contenute nella L.R. n. 19/1998, nel regolamento provinciale n. 2/2010 e nei provvedimenti della Provincia relativi all’esercizio della pesca, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, possono essere applicate, nell’ambito dell’autonomia dell’Associazione, il ritiro e la sospensione del permesso di pesca e le eventuali sanzioni disciplinari specificatamente stabilite dal Consorzio Ambienti Fluviali Verona e accettate dal socio pescatore al momento dell’iscrizione.
3. Si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l’articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre al sequestro di tutto il pesce catturato illegittimamente.
SANZIONI ACCESSORI
Qualora il pescatore venisse sanzionato per qualsiasi infrazione compiuta nell’ambito della pesca all’interno delle acque in concessione al Consorzio Ambienti Fluviali Verona ASD è previsto l’immediato ritiro del tesserino ad opera del guardia pesca e l’impossibilità per il pescatore di ottenere il rilascio di un nuovo permesso di pesca sino alla conclusione dell’anno solare in cui è avvenuta l’infrazione.
Qualora il pescatore, a cui fosse stato ritirato il permesso, venisse ritrovato in possesso di un nuovo permesso, lo stesso sarà nuovamente ritirato e il Consiglio Direttivo si riserverà di predisporre ulteriori misure disciplinari
ALLEGATO A: Elenco delle specie ittiche autoctone
• Lampreda padana (Lethenteron zanandreai); • lampreda marina (Petromyzon marinus) • storione comune (Acipenser sturio); • storione cobice (Acipenser naccarii); • anguilla (Anguilla anguilla); • cheppia (Alosa fallax); • trota fario (Salmo trutta trutta); • trota marmorata (Salmo trutta marmoratus); • temolo (Thymallus thymallus); • luccio (Esox lucius); • pigo (Rutilus pigus); • triotto (Rutilus erythrophthalmus); • cavedano (Leuciscus cephalus); • sanguinerola (Phoxinus phoxinus); • tinca (Tinca tinca); • scardola (Scardinius erythrophthalmus); • alborella (Alburnus alburnus alborella); • lasca (Chondrostoma genei); • savetta (Chondrostoma soetta); • carpa (Cyprinus carpio) 1 ; • gobione (Gobio gobio); • barbo (Barbus plebejus); • barbo canino (Barbus meridionalis); • cobite comune (Cobitis taenia); • cobite mascherato (Sabanejewia larvata); • cobite barbatello (Orthrias barbatulus); • spinarello (Gasterosteus aculeatus); • scazzone (Cottus gobio); • pesce persico (Perca fluviatilis); • ghiozzo padano (Padogobius martensii); • panzarolo (Orsinigobius punctatissimus)
CONTATTI
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
l Consiglio Direttivo con la presente comunicazione convoca l'assemblea degli associati per il giorno 25 marzo alle ore 21 presso la Corte Agricola Monrò, zona Basso Acquar, con il seguente ordine del giorno
1) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO 2018
2) APPROVAZIONE RENDICONTO PREVENTIVO 2019
3) PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO
4) VARIE ED EVENTUALI
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